La falsa denuncia di smarrimento costituisce reato?
Sì, qualora la funzione della denuncia sia il presupposto per il rilascio del nuovo documento.
9/27/20241 min read


Di frequente ci chiediamo quali conseguenze abbia la frase "Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle conseguenze di legge per chi fornisce false dichiarazioni (artt. 483 e 495 C.P.)", solennemente indicata nelle denunce di smarrimento.
Non tutte le false dichiarazioni (e non tutti i documenti smarriti) sono in grado di configurare il delitto di falso ideologico.
In particolare, il delitto appare configurabile solo nei casi in cui «una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero».
Nelle ipotesi di smarrimento di carta di identità il delitto appare configurabile in quanto la denuncia di smarrimento costituisce il presupposto necessario per il rilascio del duplicato; la falsa dichiarazione ha, dunque, una sua specifica destinazione ed efficacia probatoria (vd. Cass. Pen., Sez.V, 8 marzo 2019, n.10309).
Diversamente, nel caso di smarrimento di libretto degli assegni o di libretto postale (richiesto, come da prassi da banche ed istituti di credito), la falsa denuncia di smarrimento non costituisce delitto poiché non vi è alcuna norma di origine pubblicistica che subordini l'efficacia probatoria della denuncia al successivo rilascio di un libretto degli assegni/postale (vd. Cass. Pen., Sez. V, 15 gennaio 2018, n.5365).
Il caso, affrontato presso il Tribunale di Pesaro, riguardava il presunto falso smarrimento di un permesso di soggiorno. La denuncia di smarrimento, tuttavia, veniva sporta allorquando l'imputato aveva già ottenuto la cittadinanza italiana così rendendo inutile il documento de quo poichè non sarebbe stato necessario il rilascio di un documento (il permesso di soggiorno) ritenuto non più utile.
L'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto.
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